domenica 23 novembre 2008

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
di PROMOZIONE SOCIALE

“OBIETTIVO DECRESCITA”

ART 1 DENOMINAZIONE
E’ costituita a tempo indeterminato l’associazione di promozione sociale denominata “OBIETTIVO DECRESCITA”, di seguito indicata come Associazione.
L’Associazione persegue fini di utilità sociale nei confronti degli associati o di terzi, ha durata illimitata ed è senza scopo di lucro.
L'Associazione è apartitica, aconfessionale e ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.
L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e si ispira ai principi della legge 383 del 7/12/2000 e della legge regionale 7 del 7/2/2006.
Gli ulteriori aspetti relativi all’organizzazione interna dell’Associazione sono disciplinati da un eventuale Regolamento, deliberato dall’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.
ART 2 SEDE
L’Associazione ha sede in CARAGLIO – Località BOTTONASCO n°28 (CN) C.a.p.12023 – CASCINA ROSA.
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all’interno dello stesso Comune.
E’ data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede sociale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell’assemblea dei soci comunicandolo tempestivamente.
L’Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.
L’Associazione ha facoltà, qualora se ne ravvisi la necessità, di istituire sedi secondarie o sezioni autonome dal punto di vista patrimoniale, organizzativo ed economico.
ART 3 SCOPI E FINALITÀ
Scopo dell’Associazione è diffondere la cultura della Decrescita, orientata alla costruzione di una società sobria, solidale e giusta nei rapporti tra persone e tra queste ultime e l’ecosistema.
Pertanto l’Associazione:
PROPONE il ripensamento delle attuali concezioni di benessere e ricchezza, fondate sulla crescita illimitata della produzione, del consumo e dei profitti e si impegna per capovolgere l’immaginario economicista che attualmente colonizza menti e società.
PROMUOVE la ricerca di un nuovo tipo di benessere individuale e comune incrementando:
la convivialità e la fiducia reciproca tra le persone
la integrazione tra cultura del come (tecnico scientifica) con quella del perché (umanistica)
la libera circolazione delle idee e dei saperi insieme alla loro trasmissione tra generazioni
le tecniche ed i saperi artigianali
l’autoproduzione e lo scambio non commerciale di beni e servizi
l’utilizzo di comportamenti, pratiche, tecnologie volte allo scopo di diminuire l’impatto ambientale delle attività umane
L’Associazione per dare atto alle finalità, può avvalersi di sito web, blog e posta elettronica.
ART 4 ATTIVITÀ
Per perseguire gli scopi di cui all’art. 3, l’Associazione può svolgere le seguenti attività:
Organizzare seminari e incontri pubblici;
Progettare e curare percorsi e attività di formazione, informazione, istruzione, ricerca e documentazione;
Divulgazione di beni e servizi coerenti con lo scopo sociale;
Promuovere programmi di ricerca e momenti di incontro e scambio nazionale e internazionale tra studiosi e cittadini sulle tematiche attinenti alla decrescita;
Seguire e promuovere la sperimentazione di pratiche sociali, economiche e politiche alternative;
Realizzare pubblicazioni e materiali di consultazione come libri, riviste, opuscoli, documenti di supporto cartaceo, elettronico, video, mostre fotografiche;
Collaborare con istituzioni pubbliche e private;
Intervenire pubblicamente nel dibattito culturale e politico pubblico;
Offrire supporto e tutoraggio nella realizzazione di lavori di ricerca e di studio;
Organizzare e promuovere occasioni di convivialità e condivisione;
Promuovere occasioni di incontro, conoscenza e interscambio con altre realtà in un ottica di solidarietà e reciprocità;
Promuovere iniziative per l’accesso al lavoro, alla vita sociale, alla fruizione di strumenti o servizi da parte di coloro che oggi il mercato esclude;
La promozione e gestione di mutuo soccorso fra i soci.
Inoltre l’Associazione, mediante specifiche deliberazioni, può:
• somministrare alimenti e bevande in occasione di manifestazioni ai sensi dell’art. 31, comma 2 della L. 383/2000;
• effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
• esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale quali iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (come feste e sottoscrizioni anche a premi) per autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
• svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali.
Per il perseguimento delle suddette attività l’Associazione si avvale prevalentemente dell’impegno volontario libero e gratuito dei propri soci. In caso di particolare necessità può inoltre avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.
ART 5 GLI ASSOCIATI
All’Associazione possono essere ammessi i cittadini italiani e stranieri di accertata moralità che condividono i principi e gli scopi dell’Associazione.
Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e gli enti che ne condividono gli scopi, si impegnano a realizzarli e sono mossi da spirito di collaborazione e solidarietà.
Non viene fatta alcuna discriminazione di genere, etnica, razziale, culturale, politica o religiosa al momento di valutare la domanda di ingresso nell’Associazione, né tra i soci dell’Associazione stessa.
I soci si distinguono in: soci fondatori, vale a dire coloro che hanno partecipato alla costituzione della Associazione; soci ordinari, vale a dire coloro che si sono associati in tempi successivi.
Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell’Associazione.
I soci hanno il diritto:
• di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell’Associazione;
• di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
I soci sono tenuti:
• all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
• al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall’Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.
L’ammissione di un nuovo socio viene decisa dal Consiglio Direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l’impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione. L’eventuale rigetto della richiesta di ammissione deve comunque essere motivato.
All'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di socio, che è intrasmissibile per atto tra vivi.
In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, salvo il diritto di recesso.
La richiesta di ammissione delle persone giuridiche, degli enti e delle associazioni deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che le rappresenti in seno all’Associazione stessa.
La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.
Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.
L’esclusione di un socio viene deliberata dall’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo nei confronti del socio che:
a) non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
b) senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, deliberata dall’Assemblea dei soci;
c) svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
d) in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.
L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.
Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b), consentendo facoltà di replica.
Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione, nonché definire nei confronti dell'Associazione, degli associati, dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato dell'Associazione.
La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.
In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
ART 6 QUOTE ASSOCIATIVE
Gli associati devono corrispondere, le quote associative annuali che sono stabilite dall’Assemblea.
L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota annuale.
ART 7 ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’Associazione:
- L’Assemblea dei soci
- Il Presidente
- Il Consiglio direttivo
ART 8 ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea dei soci è il massimo organo dell’Associazione, di cui regola l’attività; è composta da tutti i soci ed è retta dal principio del voto singolo.
Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
Ciascun associato può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta. Nessun associato può rappresentare più di un associato.
L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua mancanza, dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano.
In caso di necessità l’Assemblea elegge un segretario.
L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, quando ne fa espressa richiesta almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto al voto, oppure su richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo.
La convocazione va diramata per iscritto e/o posta elettronica con 15 (quindici) giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della prima convocazione e della seconda convocazione, la quale deve avere luogo con almeno un’ora di distanza dalla prima.
In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell’Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
ART 9 ASSEMBLEA ORDINARIA
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aderenti, aventi diritto di voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla metà più uno degli associati presenti o rappresentati.
L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 3 (tre) mesi dalla chiusura dell’esercizio;
L’Assemblea ordinaria:
- approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione di attività;
- discute ed approva i programmi di attività;
- elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario;
- elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo e ne approva il numero;
- nomina il Collegio dei Revisori dei Conti (facoltativo), stabilendone l’eventuale compenso nel caso che i revisori siano esterni all’Associazione;
- elegge i membri del Collegio dei Probiviri (facoltativo);
- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- approva l’eventuale regolamento e le sue variazioni;
- delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- delibera sull’esclusione dei soci;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- approva i rimborsi massimi previsti per i membri del Consiglio Direttivo ed eventualmente per i soci, qualora svolgano funzioni di interesse generale per l’Associazione. Tali spese devono essere opportunamente documentate;
-approva l’ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni d’opera che si rendano necessarie ai fini della realizzazione degli impegni dell’Associazione.
L’Assemblea delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall’associazione stessa.
Le deliberazioni assembleari devono essere pubblicate mediante l’affissione del relativo verbale all’albo della sede e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell’assemblea tenuto a cura del segretario.
ART 10 ASSEMBLEA STRAORDINARIA
La convocazione dell’Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall’art. 8.
L’Assemblea straordinaria dei soci:
- approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza, in proprio o per delega, di due terzi dei
soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti
- scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei soci aderenti.
ART 11 REQUISITI PER LE CARICHE ASSOCIATIVE
Possono rivestire le cariche sociali tutti i soci:
- che sono in regola con la quota associativa relativa all’anno in cui si svolge l’Assemblea elettiva;
- che non sono stati oggetto di provvedimenti di espulsione o esclusione;
- che non hanno in corso procedimenti di espulsione o esclusione nei loro confronti.
ART 12 CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) sino a un massimo di 7 (sette) consiglieri, che durano in carica 1(uno) anno e nel caso in cui non si presentassero nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo, l’Assemblea può rieleggere i componenti uscenti.
L’Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all’eligendo Consiglio Direttivo.
In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l’elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato dei consiglieri surrogati.
Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l’Assemblea deve provvedere tramite elezione al rinnovo dell’intero organo.
Il Consiglio Direttivo dirige l’attività dell’Associazione, attua i mandati e le decisioni dell’Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all’Assemblea.
Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito.
Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell’Associazione, entro il massimo stabilito dall’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l’Assemblea della gestione operativa. In particolare esso svolge le seguenti attività:
- attua tutte le deliberazioni dell’Assemblea;
- redige e presenta all’Assemblea il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione di attività;
- delibera sulle domande di nuove adesioni;
- sottopone all’Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- sottopone all’approvazione dell’Assemblea le quote sociali annue per gli associati;
- ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;
- compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione che non spettano all’Assemblea dei soci.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno due volte l’anno, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno i 2/3 (due terzi) dei componenti.
La convocazione va diramata per iscritto e/o posta elettronica con almeno 7 (sette) giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
Non sono previste deleghe in seno al Consiglio Direttivo.
ART 13 PRESIDENTE
Il Presidente, eletto dall’Assemblea dura in carica 1 (uno) anno ed e rieleggibile.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell’Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all’Assemblea; convoca e presiede l’Assemblea dei soci.
In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente o, in assenza di quest’ultimo, al membro più anziano del Consiglio Direttivo.
Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.
ART 14 SEGRETARIO
Al Segretario spetta il compito di redigere i verbali dell’assemblea dei soci, i verbali del Consiglio Direttivo, diramare gli inviti per le convocazioni del Presidente, tenere la corrispondenza e curare i documenti dell’Associazione, assistere il Presidente in tutte le sue funzioni relative all’attuazione delle deliberazioni dell’assemblea e del Consiglio Direttivo.
ART 15 TESORIERE (facoltativo)
Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell’Associazione, ed in genere ogni atto contenente un’attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell’Associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.
ART 16 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (facoltativo)
Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge, su proposta del Consiglio Direttivo l’Assemblea elegge il Collegio dei Revisori dei Conti. Il Collegio dei Revisori è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti e dura in carica 1 (uno) anno e nel caso in cui non si presentassero nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Collegio dei Revisori dei conti , l’Assemblea può rieleggere i componenti uscenti.
Il Consiglio dei Revisori dei Conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.
ART 17 COLLEGIO DEI PROBIVIRI (facoltativo)
L’assemblea, qualora lo ritenga opportuno, può eleggere un Collegio di Probiviri, in numero massimo di 3 (tre), che dura in carica 1 (uno) anno, cui demandare, secondo modalità da stabilirsi, la vigilanza sulle attività dell’Associazione e la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati. Le deliberazioni del Consiglio dei Probiviri sono inappellabili.
ART 18 IL PRESIDENTE ONORARIO (facoltativo)
Il Presidente Onorario può essere nominato dall’Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell’Associazione.
Il Presidente Onorario è un socio, che ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell’Associazione.
Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con enti e soggetti esterni.
ART 19 IL PATRIMONIO E LE ENTRATE
L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
- quote e contributi degli aderenti e di privati ;
- contributi di organismi internazionali, dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche anche finalizzati alla realizzazione di obiettivi conformi agli scopi dell’Associazione;
- erogazioni liberali di associati e di terzi;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- eredità, donazioni e legati;
- proventi derivanti dalla cessione di beni e di servizi agli associati, ai loro familiari conviventi ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento dei fini istituzionali dell’Associazione;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni anche a premi
- da ogni altra entrata permessa dalla legge e accettata dall’Associazione.
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’Assemblea, che ne determina l’ammontare.
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili pervenuti all’associazione a qualsiasi titolo.
Il patrimonio dell'Associazione sotto qualsiasi forma deve essere destinato esclusivamente ai fini e per le attività istituzionali previste dallo Statuto.
Si può prevedere un fondo di riserva in bilancio: tale fondo accoglie gli avanzi di gestione eventualmente accumulati in attesa di essere reinvestiti nell’attività istituzionale.
E’ fatto divieto di dividere tra gli associati, anche in forme indirette, gli eventuali proventi derivanti dall’attività dell’Associazione.
E’ fatto obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
ART 20 BILANCIO
L’anno sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.
Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e il conto consuntivo nonché la relazione di attività e li sottopone all’approvazione dell’Assemblea.
Detti documenti devono essere depositati presso la sede dell’Associazione entro i quindici giorni precedenti l’adunanza per poter esser consultati da ogni associato.
Il rendiconto approvato dall’assemblea è depositato presso la sede sociale: gli associati hanno la facoltà di consultarlo e di ottenerne copie. Nel caso di particolari esigenze l’Assemblea ordinaria per l’approvazione dei rendiconti potrà essere convocata, in deroga a quanto previsto dall’art. 9, entro il termine ultimo del 30 aprile.
ART 21 SCIOGLIMENTO
L’Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell’Associazione con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto.
In caso di scioglimento l’Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.
È fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell’Associazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione di promozione sociale con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ART 22 NORME FINALI
Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del codice civile, della legge nazionale 383/2000, della legge regionale 7/2006.

Nessun commento: